Detraibilità dispositivi medici
L’agenzia delle entrate con la circolare 20/E del maggio 2011 (pag. 37 e succ.) chiarisce in modo inequivocabile il significato di dispositivo medico (DM), i requisiti che deve avere tali dispositivo e le modalità di detrazione dello stesso.
Allega inoltre un elenco esemplificativo di DM più comuni tra i quali ritroviamo: apparecchi acustici, apparecchi per la misurazione della pressione arteriosa (sfigmomanometri), prodotti ortopedici, ausili per disabili, materassi ortopedici ed antidecubito. Per questi ausili e necessaria la sola marcatura CE ai fini della detrazione. Per quelli su misura invece sarà necessario anche la specifica dichiarazione di conformità del fabbricante e la prescrizione medica.
Da leggere con attenzione.