Installare il montascale in condominio
Installare il montascale in condominio può essere necessario quando la costruzione è di vecchia concezione e presenta gradini e ostacoli problematici per persone non autosufficienti.
Oggi si presta attenzione all’arrivo dell’ascensore al piano terra, agli scivoli per le carrozzine, a spazi ampi e accessibili, ma sono conquiste degli anni recenti, da quando nella società di è iniziato a parlare di inclusività e pari diritti per tutti.
Negli anni passati non era affatto così, non per cattiveria certo, ma per poca cultura.
Pensiamo a quante case hanno i canonici cinque o sei gradini per arrivare al piano ascensore? O quante case di quattro o cinque piani non hanno ascensore. O quante abitazioni non hanno un montacarichi che senza fino al box auto.
Ci sono individui che, a causa dell’età o delle difficoltà motorie derivanti da disabilità, necessitano di ausili tecnici come montascale o servoscala per superare le barriere architettoniche che purtroppo si trovano anche nella propria casa o nel proprio condominio.
Questi ausili sono fondamentali per chi ha problemi di mobilità, poiché consentono di spostarsi in modo indipendente e relativamente facile.
Se installare un montascale o un servoscala nella propria abitazione è una decisione personale che non richiede alcuna autorizzazione, in un condominio possono sorgere alcune problematiche, seppur tuttavia risolvibili. Occorre però esserne a conoscenza.
I servoscala rivestono una grande importanza. Si tratta di sistemi che consentono la movimentazione di persone non autosufficienti e che non sono in grado di salire le scale o superare ostacoli da sole. Questi impianti consistono in una piattaforma elevatrice o una poltroncina collegata a una guida, posizionata lungo il lato di una scala o di un piano inclinato. Sono azionati da un motore elettrico, che permette di spostarsi sia in salita che in discesa.
Un montascale è un diritto sancito per legge, offre una parziale restituzione dell’autonomia. Questo strumento può essere installato tanto all’interno dell’abitazione quanto all’interno del condominio.
Cosa stabilisce la normativa e quali obblighi di legge si applicano all’installazione di un montascale in un condominio?
Le norme che disciplinano l’installazione di un montascale sono contenute nel Decreto Ministeriale 236/89. Questo decreto regolamenta sia gli aspetti progettuali che le specifiche tecniche, definendo requisiti precisi in relazione a dimensioni, portata, velocità di movimento, comandi, ancoraggi e sicurezza.
Come comportarsi quando si decide di installare il montascale all’interno del proprio condominio?
In primo luogo, è importante sottolineare che una persona anziana o un disabile non può imporre al condominio di effettuare lavori o installare un montascale a uso comune. Tuttavia, è possibile richiedere la convocazione di un’assemblea condominiale per presentare il progetto e permettere che sia deliberato.
Inoltre, la convocazione dell’assemblea consente agli altri condomini e all’amministratore di valutare preventivamente sia il possibile interesse a partecipare ai costi dell’installazione, che l’eventuale presenza di svantaggi o limitazioni correlate all’installazione del montascale in condominio.
È noto che il Codice Civile stabilisce dei precisi vincoli alla possibilità di installare un servoscala a spese personali, come la protezione delle aree comuni, l’integrità architettonica, la sicurezza e la stabilità dell’edificio.
Nel caso in cui si verifichi una discussione in assemblea, la legge n. 13/1989 stabilisce che per l’installazione di un montascale condominiale è necessario l’approvazione della maggioranza assembleare minore. Cosa significa? Semplicemente che è sufficiente il consenso di almeno un terzo dei condomini presenti in assemblea per ottenere l’autorizzazione a installare il montascale nel condominio.
Ma cosa succede se il condominio si oppone all’installazione del montascale?
Nulla di preoccupante, poiché la legge specifica che il montascale può comunque essere installato per uso personale e a proprie spese: infatti, dopo tre mesi il richiedente è libero di procedere con l’installazione del suo montascale senza impedimenti.
In ogni caso, i lavori necessari per l’installazione del montascale in condominio, non devono causare danni o disagi alle aree comuni e non devono interferire con il passaggio e la sicurezza delle persone.
Passiamo ora alla questione che interessa maggiormente tutti i condomini quando viene presentata una richiesta per l’installazione di un montascale o di un servoscala in condominio: chi paga?
La risposta è semplice: paga chi in assemblea ha espresso il consenso all’istallazione e all’utilizzo. Secondo la normativa attuale, coloro che si oppongono alla proposta potrebbero essere esclusi dagli oneri finanziari relativi all’installazione del montascale. Le spese associate a questa nuova installazione verranno equamente ripartite tra tutti i condomini, tranne coloro che esprimono dissenso, in proporzione ai loro diritti di proprietà.
Nel caso in cui il condominio non prenda una posizione definitiva, sia favorevole sia contraria, entro tre mesi dalla richiesta, il disabile, l’anziano o il loro tutore avranno la possibilità di installare un montascale a proprie spese.
Tuttavia, in questo scenario, tutte le spese di manutenzione e assistenza saranno interamente a carico dell’interessato.